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Con l’entrata in vigore delle Linee guida dell’SNPA (febbraio 2020) per l’applicazione della disciplina dell’End of waste, il recupero di materia dai residui di pulizia delle strade viene normato tra gli eow “caso per caso”, in base a quanto stabilito dal comma 3 ter dell’art. 184 ter, non essendo ancora stato approvato né un decreto ministeriale specifico né alcuna norma comunitaria. Per poter ottenere un effettivo recupero di materia dai residui di pulizia delle strade, è quindi necessario dimostrare il rispetto delle condizioni e dei criteri previsti dal suddetto art. 184-ter e di aver adottato un sistema di controllo specifico per il rifiuto per il quale si intende determinare la cessione della qualifica di rifiuto, formalizzando all’Ente di controllo una scheda di sintesi dell’end of waste da autorizzare. E’ necessario, già in sede di gara, dimostrare di aver ottemperato nei confronti dell’Ente di controllo a quanto richiesto dalle suddette linee guida per l’applicazione del comma 3 dell’art. 184 ter?
Domanda del: 07/04/2022 aggiornata il 07/04/2022 -
In relazione al quesito posto si rappresenta che in fase di presentazione dell'offerta sarà sufficiente effettuare la dichiarazione prevista al punto 6 del Disciplinare di Gara. La SA si riserva di effettuare eventuali ulteriori controlli in capo all'OE aggiudicatario. IL RUP