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Chiarimento

  • Spett.le Stazione appaltante, Il disciplinare della “Procedura Aperta riguardante l’Appalto per la Progettazione Esecutiva, il Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione, l’esecuzione dei Lavori e l’assistenza alla gestione per l’avviamento e l’esercizio sperimentale, inerenti all’intervento denominato “Impianto di Trattamento Rifiuti Solidi Urbani e valorizzazione raccolte differenziate a servizio dell'Ambito Territoriale Ottimale della provincia di Oristano. Realizzazione di un impianto e delle relative opere edili per la biodigestione anaerobica della FORSU” (CIG: 9813317D5C - CUP: E54E12000570002) prevede , in relazione ai Subappalti – art. 4 – che: “Il concorrente deve indicare all’atto dell’offerta le lavorazioni o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti ed in conformità a quanto previsto dall’art. 105 del D. Lgs. 50/2016. In mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato. Il subappalto non può superare la quota del 30% dell’importo complessivo del contratto. Per la progettazione esecutiva è vietato il subappalto”. Tale disposizione appare contraria al diritto eurounitario, nonché alle modifiche apportate al Codice dei contratti con Legge 108/2021 che ha rispettivamente modificato e abrogato i commi 2 e 5 dell’art. 105 del D.lgs. 50/2016, che prevedevano il limite del 30% generale e per le opere superspecialistiche. Ciò a seguito della procedura di infrazione avviata dalla Commissione Europea e della sentenza della Corte di giustizia del 26/9/2019 (causa C-63/18). Se è vero che è certamente fatto salvo il potere della stazione appaltante di valutare e adeguatamente motivare, in relazione alla specificità del caso, la previsione di eventuali limiti proporzionati allo specifico obiettivo da raggiungere, e che non è stato abrogato il D.M. 248/2016, che impone il limite del 30% qualora il valore delle categorie SIOS superi il 10% dell’importo complessivo dei lavori, è anche vero che la clausola di cui all’art. 4 del Disciplinare di gara, limitante il subappalto, non appare motivata in ordine alla specificità del caso, né il limite del 30% risulta imposto solo relativamente alle SIOS. Conseguentemente, allo scopo di evitare confusione nelle formulazioni delle offerte e l’insorgere di possibili futuri contenziosi, si chiede di voler chiarire ed eventualmente rettificare, se la disposizione di disciplinare che recita “Il subappalto non può superare la quota del 30% dell’importo complessivo del contratto” debba intendersi tamquam non esset ovvero limitata alle opere SIOS.

    Domanda del: 06/07/2023 aggiornata il 06/07/2023
  • In relazione al quesito posto si rappresenta quanto segue: la disposizione presente del Disciplinare di gara recitante: “Il subappalto non può superare la quota del 30% dell’importo complessivo del contratto” è da considerarsi come mero refuso di compilazione e, come tale, da non tenere in considerazione. Tenuto conto quindi, del fatto che il Capitolato Speciale d'Appalto non preveda alcun limite al subappalto, tenuto conto della normativa da Voi citata e delle recenti pronunce giurisprudenziali in materia si ritiene che l’OE (da intendersi come Impresa singola o altre forme consentite dal Codice degli appalti) in possesso della Categoria prevalente sufficiente a coprire l’intero importo dell’appalto potrà subappaltare interamente le restanti Categorie scorporabili, con subappalto “necessario” o “qualificante”, ad impresa in possesso di adeguata qualificazione. 

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